Cari Associati,

corre l’obbligo di rettificare quanto in queste ultime ore sta circolando su alcuni social in merito alla recente interpellanza svoltasi durante la seduta del 22 settembre u.s. alla Camera dei Deputati.

La risposta a tale interpellanza (in allegato), avente come oggetto l’aggiornamento dei LEA, riporta in modo impreciso la Legge n.50/2017 originando interpretazioni scorrette da parte di alcuni associati in merito ad un ipotetico “periodo di prova” con “procedure ad evidenza pubblica” della durata di sedici mesi per gli apparecchi acustici.

Tale interpretazione non trova riscontro nella legge citata. Tale norma, infatti, all’articolo 30bis, prevede sì “procedure ad evidenza pubblica” per la durata di sedici mesi, ma esclusivamente per i dispositivi indicati all’allegato 1bis, all’interno del quale gli apparecchi acustici (codice 22.06 e seguenti) non sono presenti (riportiamo il testo integrale dell’articolo e dell’allegato):

Art. 30-bis

Disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza

1. Al  fine  di  assicurare  che,  nell’erogazione  dell’assistenza protesica ai disabili, i dispositivi protesici indicati negli elenchi 2A e 2B dell’allegato 5 al decreto del Presidente del  Consiglio  dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n.  15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e  identificati  dai codici  di  cui  all’allegato  1-bis  al  presente   decreto,   siano individuati e allestiti ad  personam  per  soddisfare  le  specifiche esigenze degli  assistiti  con  disabilita’  grave  e  complessa,  le Regioni  adottano  procedure  ad  evidenza  pubblica  che   prevedano l’intervento di un tecnico abilitato che provveda  all’individuazione e  alla  personalizzazione  degli  ausili  con  l’introduzione  delle modifiche necessarie.

2. Nel caso in cui la Commissione nazionale per l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione  dell’appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 1,  comma  556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a distanza di sedici mesi dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente decreto verifichi, anche attraverso audizioni delle associazioni  dei disabili,  che  le  procedure  pubbliche  di  acquisto  non   abbiano consentito di soddisfare le esigenze di cui al comma 1  del  presente articolo, propone al Ministro della  salute  il  trasferimento  degli ausili di cui al medesimo comma  nell’elenco  1  dell’allegato  5  al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  12  gennaio  2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e  la  fissazione  delle  relative  tariffe,  a condizione che cio’ non determini  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la finanza pubblica.

«ALLEGATO 1-bis (Articolo 30-bis, comma 1)

CODICI DI DISPOSITIVI PROTESICI PERSONALIZZATI PER DISABILI
04.48.21.006/015/018;    12.22.03.009/012;    12.22.03.015/018;    12.22.18.012;    12.23.06.009 e 12.36.06.015, se prescritte con un comando  speciale (da cod. 12.24.03.803 a 12.24.03.824);  12.23.06.012; 12.27.07.006; 18.09.39.003/006/009/012;    18.09.21.003/006, con i relativi accessori».

In ultimo, ma non per importanza, corre l’obbligo di sottolineare che la risposta all’interpellanza non contiene alcun elemento di novità per quanto riguarda l’applicazione dei nuovi LEA.