, i Centri Acustici possono restare aperti, in quanto erogatori di servizi sanitari essenziali per la cittadinanza. (cfr. DPCM 22 marzo 2020, art. 1 punto f) “è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria”). Il nostro codice ATECO (47.74 – commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati) non è presente poiché la specifica relativa alla tecnologia sanitaria è già specificata nell’articolato del DPCM. Occorre, in ogni caso, attenersi alle specifiche normative territoriali qualora esse differiscano dalla norma nazionale. In linea generale, l’attività sanitaria e di distribuzione di dispositivi medici o altro materiale sanitario è sempre consentita.