STATUTO A.N.A.P.
A.N.A.P.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUDIOPROTESISTI PROFESSIONALI
STATUTO
ART. 1)
1. E’ costituita l’Associazione Nazionale Audioprotesisti Professionali, in seguito denominata A.N.A.P., con sede sociale in Milano in Via Alberto Mario n.8. La sede sociale può essere trasferita a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.
2. L’A.N.A.P. è apolitica, apartitica, senza fini di lucro e senza finalità sindacali; riunisce i tecnici audio protesisti per rappresentarli a livello nazionale e internazionale per garantirne la tutela e lo sviluppo della professionalità e per assicurarne il costante aggiornamento e miglioramento professionale. Può aderire ad Enti ed Organizzazioni di carattere regionale, nazionale ed internazionale in armonia con i propri scopi sociali. Sono escluse attività imprenditoriali o partecipazioni ad esse salvo quelle necessarie per l’attività di formazione continua.
3. La sua durata è illimitata. L’Assemblea straordinaria ne può determinare lo scioglimento.
ART. 2)
1. L’A.N.A.P., nell’interesse generale degli operatori rappresentati, si prefigge di:
a) Perseguire la maggiore qualificazione professionale dei rappresentati a tutela della categoria e dei cittadini;
b) perseguire e tutelare gli interessi professionali, morali, sociali e giuridici della categoria nei confronti di qualunque organismo, sia pubblico che privato;
c) favorire relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse;
d) sensibilizzare l’opinione pubblica, le Autorità ed i mezzi d’informazione sulle problematiche inerenti l’attività del Tecnico Audioprotesista e del comparto audioprotesico in genere, valutando e risolvendo problemi di carattere organizzativo, economico e sociale;
e) favorire e promuovere l’aggiornamento professionale continuo e costante dei Tecnici Audioprotesisti nonché la formazione degli operatori del settore anche mediante attività ECM (Educazione Continua in Medicina);
f) promuovere e collaborare col Ministero della Salute, con il Ministero del Lavoro, con il Ministero del’Università, Regioni, Province, Comuni, province autonome di Trento e Bolzano, le Aziende Sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche e con le associazioni dei cittadini per la tutela della specifica attività svolta dai professionisti e per la tutela della salute anche perseguendo legalmente ogni forma di esercizio abusivo della professione;
g) interfacciarsi e collaborare con gli Enti preposti per la formazione professionale dei Tecnici Audioprotesisti;
h) designare e nominare propri rappresentanti o delegati in enti, organi o commissioni;
i) promuovere servizi di assistenza specifica, di interesse per i soci;
j) essere presente su tutto il territorio nazionale e regionale, con organizzazione presente in tutte le Regioni e comunque in almeno dodici Regioni.
k) espletare ogni altro compito che dalle leggi o da deliberato dell’Assemblea sia ad essa direttamente affidato;
2. L’A.N.A.P., inoltre, elabora le cosiddette “Linee Guida” di cui all’art. 5 L. 8 marzo 2017. N. 24, essendo Associazione Tecnico Scientifica dotata dei caratteri di indipendenza e rappresentatività di cui alla norma stessa, il tutto tramite il Comitato istituito ai sensi degli artt. 23 ss. che seguono del presente Statuto e, a tal fine, provvederà alla sua iscrizione presso l’elenco istituito e regolamentato ai sensi del D.M. 2 agosto 2017;
3. L’Associazione non svolge attività sindacale e/o di contrattazione collettiva sindacale, né di assistenza sindacale dei propri iscritti.
ART. 3)
1. Per “Tecnico Audioprotesista” si intendono tutte le persone fisiche, in possesso del titolo abilitante alla professione sanitaria di Tecnico Audioprotesista, che procedono alla correzione delle deficienze della funzione uditiva mediante i dispositivi medici definiti “ausili uditivi” e/o “protesi acustiche” che suppliscono a tali deficienze. Le sue attribuzioni si estendono alla protezione della funzione uditiva contro gli effetti del rumore. La correzione della funzione uditiva con l’aiuto di ausili uditivi e/o “protesi acustiche”, comprende una serie di attività preliminari, strumentali e non miranti ad una valutazione della funzionalità uditiva e del grado di disabilita’, la scelta, l’adattamento comprendente il rilevamento dell’impronta del C.U.E., il controllo dell’efficacia immediata e la consegna dell’ausilio uditivo adeguato, l’educazione protesica dell’ipoacusico, il controllo della permanenza dell’efficacia dell’applicazione.
2. Possono appartenere e essere iscritti all’A.N.A.P. in qualità di soci “effettivi” esclusivamente i Tecnici Audioprotesisti in possesso dei titoli professionali riconosciuti dalla normativa vigente e abilitati all’esercizio della professione sanitaria di tecnico audioprotesista.
3. Possono essere soci anche i cittadini stranieri che abbiano conseguito il titolo di abilitazione in Italia o all’estero qualora il loro titolo sia riconosciuto abilitante in Italia per effetto dell’applicazione di accordi di reciprocità tra Paesi interessati o sulla base delle normative dell’Unione Europea o di altro accordo o Convenzione internazionale cui l’Italia abbia aderito.
4. L’elenco dei nominativi dei soci viene aggiornato annualmente. All’elenco è garantita adeguata pubblicità mediante il sito web ufficiale dell’Associazione o attraverso i mezzi di informazione o mediante pubblicazione sull’organo di categoria.
5. La qualità del socio è comprovata dall’iscrizione nell’elenco dei soci.
6. Presso l’Associazione è istituito, altresì, un elenco speciale di “studenti”. Sono considerati “studenti” gli iscritti ad un corso di studi legalmente riconosciuto e finalizzato al conseguimento di un titolo di studio abilitante all’esercizio della professione di Tecnico Audioprotesista. L’elenco speciale è istituito al fine esclusivo di consentire agli “studenti”, che non possiedono i requisiti per l’iscrizione all’Associazione, di avvicinarsi alle attività formative della stessa e sensibilizzarsi sulle problematiche riguardanti l’esercizio della professione di Tecnico Audioprotesista. Gli “studenti”, a differenza dei “soci”, non sono considerati iscritti all’Associazione, non hanno lo status di “socio”, non hanno diritto di voto, non sono eleggibili a cariche sociali (assenza di diritto di voto attivo e passivo) e non partecipano alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie. Essi non concorrono inoltre alla determinazione del numero degli iscritti utile ai fini del riconoscimento ministeriale di rappresentatività dell’Associazione.
7. Per appartenere all’elenco speciale, lo Studente deve avanzare domanda su apposito modulo. Istruita la domanda, il Consiglio Direttivo valuta inappellabilmente sull’ammissione all’elenco speciale. Gli Studenti sono tenuti a versare direttamente all’associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, una quota annua che verrà di anno in anno stabilita dal Consiglio Direttivo al fine di garantire loro esclusivamente: la partecipazione alla vita associativa con esclusione di quanto indicato dal presente comma e riservato ai “soci”, la ricezione della rivista dell’associazione e l’aggiornamento scientifico e tecnologico nonché normativo e professionale anche mediante specifiche attività formative. In presenza di perdita dei requisiti o di gravi fatti incompatibili con le finalità dell’Associazione, il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare l’esclusione dello Studente dall’elenco. Al conseguimento del titolo abilitante la qualità di “studente” decade automaticamente.
ART. 4)
1. La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto, unitamente alla documentazione e alle informazioni richieste.
2. Sulla domanda di ammissione, delibera il Consiglio Direttivo alla prima riunione utile dalla ricezione della domanda stessa, avendo accertato la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.
3. Nel caso in cui la domanda di ammissione sia rinviata o respinta, la deliberazione sarà notificata con lettera raccomandata o altro mezzo di notifica ammesso dalla legge.
4. Contro la delibera del Consiglio Direttivo è ammesso, entro trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente, dandone comunicazione agli interessati.
5. L’adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per un anno, a far data dal giorno 1 (uno) gennaio dell’anno di iscrizione.
6. L’adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non sia stato presentato dal socio, a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo di notifica ammesso dalla legge, formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza del periodo associativo (uno gennaio-trentuno dicembre).
7. I Soci sono tenuti a fornire all’Associazione almeno un indirizzo PEC o mail semplice che sarà il canale comunicativo privilegiato e ufficiale tra Associazione e Socio, il quale si impegnerà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.
8. I soci hanno l’obbligo di curare l’aggiornamento professionale costante.
9. I soci sono obbligati a comunicare al Consiglio Direttivo, mediante autocertificazione, i crediti ECM in totale acquisiti durante l’anno solare. Detta autocertificazione dovrà pervenire all’Associazione entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello certificato; i soci a semplice richiesta del Consiglio Direttivo dovranno eventualmente esibire documentazione comprovante l’effettiva acquisizione dei crediti dichiarati.
10. Le modalità di accreditamento e riconoscimento degli eventi formativi nonché la regolamentazione dell’obbligo formativo per il socio sono demandati ad apposito regolamento del Consiglio Direttivo e alla vigente legislazione.
11. I soci sono tenuti a versare direttamente all’associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, una quota associativa annua che verrà di anno in anno stabilita dal consiglio direttivo.
12. La quota associativa deve essere pagata entro il 28 febbraio di ogni anno con versamento diretto all’associazione e non è trasmissibile ad altri soci. E’ vietato inoltre al socio compensare il debito al pagamento della quota con eventuali crediti vantati verso l’Associazione.
13. La qualifica di socio comporta l’accettazione integrale del presente Statuto, dei Regolamenti e del Codice Deontologico.
ART. 5)
1. Ciascun socio è tenuto a conoscere lo Statuto dell’Associazione e le regole etiche del Codice Deontologico che si impegna a rispettare. La mancata osservanza delle disposizioni del presente Statuto e del Codice Deontologico è giudicata dal Collegio dei Probiviri dell’Associazione; i Probiviri, svolta una diligente indagine e sentito su richiesta il socio, trasmettono il proprio parere al Consiglio Direttivo dell’Associazione per le decisioni finali.
2. Rinviando a quanto meglio precisato dal Codice Deontologico si precisa che nei procedimenti diretti alla irrogazione delle sanzioni previste dal codice deontologico o alla esclusione, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri nella prima seduta nominano il relatore e il segretario, fissano la data dell’audizione delle parti ne danno notizia a costoro almeno trenta giorni prima segnalando che possono intervenire personalmente per esporre le proprie ragioni, produrre scritti e presentare testi direttamente alla loro audizione.
In caso di opposizione il presidente del Collegio dei Probiviri chiederà al Segretario l’estratto dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo relative al procedimento opposto. Il procedimento innanzi al Consiglio direttivo e quello innanzi al Collegio dei Probiviri dovrà concludersi entro 120 giorni dal suo inizio.
Il Socio che violi le clausole dello Statuto o il Codice Deontologico o le disposizione emanate dal Consiglio Direttivo nell’ambito dei suoi poteri o le disposizioni di legge in tema di aggiornamento professionale costante o, infine, che ponga in essere atti o comportamenti che possono provocare danno al buon nome della figura professionale del Tecnico Audioprotesista o dell’ Associazione, è passibile a seconda della gravità della violazione posta in essere o della reiterazione della violazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) richiamo scritto;
b) censura;
c) espulsione.
ART. 6)
1. La qualità di socio si perde per esclusione deliberata dal consiglio direttivo con voto favorevole dei due terzi dei votanti, a seguito di gravi violazioni di norme deontologiche, statutarie o di gravi fatti incompatibili con le finalità dell’associazione. Contro la decisione del consiglio direttivo, che verrà comunicata per iscritto, il socio espulso può ricorrere al Collegio dei Probiviri, con richiesta di convocazione entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. La qualità di socio si perde inoltre:
a) per lo scioglimento dell’A.N.A.P. deliberato dall’Assemblea straordinaria;
b) per dimissioni secondo i modi e nei termini di cui al precedente art. 4, comma 6;
c) per mancato pagamento della quota associativa o dei contributi sociali;
d) in conseguenza della perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
e) per mancata ottemperanza a quanto predisposto con l’apposito regolamento dal Consiglio Direttivo relativamente alla formazione continua e all’aggiornamento professionale costante diritto-dovere del Tecnico Audioprotesista.
f) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo, previo parere del Collegio dei Probiviri;
g) per decesso.
3. Le dimissioni possono essere presentate in qualunque momento, con lettera raccomandata indirizzata al Consiglio Direttivo, ed hanno effetto immediato. I soci dimissionari, nonché quelli che vengono a perdere la qualità di socio per altra ragione, sono tenuti a pagare le loro quote, intendendosi queste ultime dovute entro il 28 (ventotto) febbraio di ogni anno.
ART. 7)
1. Sono Organi dell’A.N.A.P.:
a) l’Assemblea;
b) il Presidente;
c) i Vice Presidenti, di cui uno Vicario;
d) l’Ufficio di Presidenza;
e) il Consiglio Direttivo;
f) il Segretario Generale;
g) il Collegio dei Probiviri;
h) il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti;
i) il Comitato Indipendente per l’elaborazione delle Linee Guida di cui alla L. 8 marzo 2017 n. 24
2. I componenti degli organi dell’associazione, i legali rappresentanti, gli amministratori nonché chiunque altro rappresenti presso istituzioni italiane ed estere l’associazione non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato per fatti o comportamenti connessi all’attività dell’associazione e se già eletti o nominati decadono.
ART. 8)
1. L’assemblea dell’A.N.A.P. è composta dagli operatori di cui all’art. 3 del presente Statuto.
2. Ogni Socio in regola con il versamento dei contributi associativi ha diritto ad un voto.
3. Ciascun socio potrà farsi rappresentare per delega in Assemblea da altro socio. E’ ammessa la delega per la partecipazione alle assemblee, sempreché redatta in modo completo su apposito modulo predisposto dall’A.N.A.P.
4. La partecipazione per delega alle assemblee è ammessa nel rispetto delle regole determinate con apposito regolamento dal Consiglio Direttivo.
ART. 9)
1. Le riunioni dell’Assemblea possono essere ordinarie e straordinarie, e vengono convocate dal Presidente dell’A.N.A.P. o da chi ne fa le veci.
2. In seduta ordinaria l’Assemblea è convocata di norma una volta l’anno mediante lettera da spedire a ciascun socio anche per PEC o mail semplice almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l’adunanza e contestuale pubblicazione dell’avviso sull’organo di categoria o sul sito web dell’Associazione.
3. L’avviso di convocazione deve contenere: l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, del giorno, mese ed anno e dell’ora dell’adunanza, nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione.
4. L’Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria con le modalità di cui al punto 2,quando il Presidente o l’Ufficio di Presidenza o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o su richiesta motivata del Collegio dei Probiviri, oppure su richiesta di un numero di soci che rappresentino almeno un decimo dei voti attribuibili e che, in tal caso, devono presentare uno schema di ordine del giorno.
5. Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Probiviri o dal prescritto numero di soci, il Presidente vi deve provvedere entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta, in difetto la convocazione verrà effettuata, entro i dieci giorni successivi, dal Collegio dei Probiviri.
6. In caso di particolare urgenza, l’Assemblea può essere convocata telegraficamente con preavviso di almeno sette giorni.
7. L’Assemblea elegge il Suo Presidente, un minimo di tre ed un massimo di cinque scrutatori, ed il Segretario che può essere scelto anche tra le persone estranee ai componenti dell’Assemblea.
ART. 10)
1. Le riunioni dell’Assemblea sono valide in prima convocazione allorché siano rappresentati il 50% (cinquanta per cento) più uno dei voti attribuibili. Sono valide in seconda convocazione, che può aver luogo anche nella stessa giornata, qualunque sia il numero dei voti rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa. Trattando la questione dei casi di parità nelle votazioni al punto 2.
2. Nelle votazioni palesi prevale, in caso di parità, la parte che comprende il voto del Presidente dell’Associazione; in quelle segrete si ripete la votazione e, se fosse confermata la parità, la proposta si intende respinta.
3. Il Presidente dell’Assemblea stabilirà di volta in volta le modalità delle votazioni – scrutinio segreto o scrutinio palese – salvo che i portatori di un quinto dei voti attribuibili richiedano che si adotti un metodo diverso da quello stabilito, nel qual caso l’Assemblea delibererà circa il sistema di votazione.
4. Alle elezioni delle cariche e degli organi sociali si procede con votazione segreta, In caso di parità di voto, si effettuerà apposito sorteggio.
ART. 11)
1. L’Assemblea in seduta ordinaria:
a) stabilisce gli indirizzi di politica associativa;
b) elegge, a scrutinio segreto, ogni triennio, tra i soci di cui all’art. 3 comma 2, i membri componenti il Consiglio Direttivo;
c) elegge ogni triennio tra i soci, tre membri effettivi e quattro supplenti componenti il Collegio dei Probiviri;
d) approva il bilancio consuntivo dell’anno precedente e la relazione sull’attività svolta dall’A.N.A.P.;
e) approva il bilancio preventivo e la misura dei contributi;
f) delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.
2. L’Assemblea in seduta straordinaria delibera:
a) le modifiche del presente Statuto;
b) lo scioglimento dell’A.N.A.P.;
c) la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione;
d) su ogni altro argomento di particolare importanza che gli organi riterranno di sottoporre ad essa;
e) in composizione integrata ai sensi dell’art. 23 che segue, la nomina del Comitato (come in seguito definito)..
ART. 12)
1. Le cariche sociali non sono retribuite ed hanno la durata di tre anni, salvo le dimissioni o decadenza verificatesi per l’assenza del titolare da due sedute consecutive dell’Organo di cui è componente, senza giustificato motivo; la decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo.
ART. 13)
1. Il Consiglio Direttivo dell’A.N.A.P. è composto da un massimo di 10 (dieci) membri eletti dall’Assemblea a scrutinio segreto. Al fine di salvaguardare e garantire l’autonomia e l’indipendenza dell’ANAP, il Consiglio non può essere composto per oltre 1/3 da membri che appartengano e/o prestino la propria opera e/o collaborazione ad altro comune unitario centro di interessi.
2. In caso di vacanza di un membro del Consiglio, il Consiglio stesso provvederà alla cooptazione ricorrendo di norma, ove compatibile, al primo dei non eletti.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell’A.N.A.P., che lo presiede, ogni volta che questi lo ritenga opportuno e tutte le volte che lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti o il Collegio dei Probiviri.
4. Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero dei componenti del Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Probiviri, il Presidente deve dare seguito alla richiesta entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, in difetto vi provvederà entro i successivi dieci giorni il Collegio dei Probiviri.
5. L’avviso di convocazione deve contenere: l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, del giorno, mese ed anno e dell’ora dell’adunanza, nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione.
6. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche a mezzo PEC o mail semplice o via fax con preavviso di almeno tre giorni.
7. Le riunioni del Consiglio Direttivo presiedute dal Presidente, o in assenza dal Vice Presidente, sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei membri in carica
8. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.
9. Le votazioni del Consiglio sono di norma palesi, salvo che non richiedano diversamente il Presidente oppure un terzo dei presenti.
10. Delle riunioni Consiliari viene redatto verbale a cura del Segretario che dovrà sottoscriverlo insieme al Presidente.
ART. 14)
1) Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i componenti sono rieleggibili; la carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di Sindaco Revisore dei Conti e di Probiviro. Il Consiglio Direttivo decade in caso di dimissioni di metà più uno dei consiglieri.
2) Al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso per l’attività svolta. Spetta però il rimborso delle spese effettuati nell’interesse e per conto dell’Associazione, escluse quelle relative alle Assemblee.
3) Decadono dalla carica i legali rappresentanti, i membri del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Probiviri, il Segretario Generale che abbiano subito sentenze di condanna penali passate in giudicato in relazione all’attività dell’associazione.
4) Il Consiglio Direttivo, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea, svolge le attività allo stesso attribuite dal presente statuto e comunque:
a) elegge al proprio interno, mantenendo facoltà di revoca, il Presidente e due Vice Presidenti di cui uno Vicario che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento. Nell’elezione si ottempera al criterio che dei tre eletti non più di due possano appartenere ad altro comune unitario centro di interessi;
b) elegge il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti di cui mantiene facoltà di revoca;
c) detta i criteri dell’azione dell’A.N.A.P.;
d) predispone annualmente la relazione politica, prende visione delle relazioni finanziarie e redige il documento da sottoporre all’Assemblea dei soci;
e) stabilisce la misura delle quote associative e dei contributi dovuti dai soci;
f) nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale dell’A.N.A.P., che partecipa alle riunioni degli Organi Collegiali con parere consultivo e le cui attribuzioni sono disciplinate con apposita delibera dello stesso Consiglio Direttivo;
g) delibera l’istituzione e regolamenta i Comitati di Coordinamento Territoriali mantenendone facoltà di scioglimento;
h) redige e adotta i regolamenti interni di cui con solerzia ragguaglia i soci;
i) redige il Codice Deontologico da sottoporre, per l’approvazione e l’adozione, all’assemblea generale. Il Codice Deontologico dovrà prevedere sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere; autonomia dell’organo preposto all’adozione dei provvedimenti disciplinari e garanzia di diritto di difesa nel procedimento disciplinare che sarà reso pubblico attraverso il sito web ufficiale o mediante pubblicazione sull’organo di categoria.
j) regolamenta la formazione continua e l’aggiornamento continuo a cui sono tenuti per statuto gli associati;
k) delibera inappellabilmente la decadenza dalle cariche sociali dei membri ingiustificatamente assenti per due sedute consecutive;
l) delibera per tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare o immobiliare, sull’accettazione delle eredità e delle donazioni e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
m) delibera di agire o resistere in giudizio a tutela degli interessi dell’associazione e dei propri associati.
ART. 15)
1. Il Presidente rappresenta l’A.N.A.P. ad ogni effetto di legge e statutario, ha poteri di firma che può delegare.
2. Il Presidente:
a) dà esecuzione formale alle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell’Ufficio di Presidenza, adottando i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali;
b) presiede le riunioni di Consiglio;
c) vigila sull’ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;
d) agisce e resiste in giudizio in nome e per conto dell’Associazione e nomina avvocati e procuratori alle liti.
ART. 16)
1. Il Presidente, in caso di assenza od impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente Vicario.
2. In caso di vacanza della carica di Presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente Vicario, il quale procede alla convocazione del Consiglio Direttivo entro quindici giorni dalla vacanza, in difetto vi provvederà entro i successivi 10 giorni il Collegio dei Probiviri.
ART. 17)
1. L’Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dai due Vice Presidenti e dal Segretario Generale, il quale non ha diritto al voto.
2. L’Ufficio di Presidenza delibera all’unanimità.
3. L’Ufficio di Presidenza:
a) provvede all’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e, in casi di urgenza, può sostituirsi ad esso, riferendo con la massima sollecitudine i provvedimenti assunti ai membri del Consiglio Direttivo, che ratificherà tali provvedimenti alla prima riunione utile;
b) ha facoltà di nomina dei rappresentanti delegati nei rapporti con i terzi;
c) può compiere tutti gli atti che non siano demandati dallo Statuto ad altri Organi, che si rendessero necessari nell’interesse dell’A.N.A.P.
ART. 18)
Il Segretario Generale:
a) coadiuva il Presidente in ogni atto di sua competenza ivi compreso il coordinamento del Consiglio Direttivo alle cui riunioni partecipa senza diritto al voto;
b) sovrintende alla organizzazione dei servizi che egli dirige e ne risponde all’Ufficio di Presidenza;
c) su autorizzazione del Presidente, dispone per le spese e le riscossioni ordinarie e firma la corrispondenza ordinaria;
d) predispone annualmente la relazione finanziaria, nonché i bilanci consuntivo e preventivo che sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti e quindi al Consiglio Direttivo;
e) mantiene e aggiorna con cadenza annuale l’elenco degli associati provvedendo alla pubblicazione sul sito web ufficiale dell’Associazione o attraverso i mezzi di informazione o mediante pubblicazione sull’organo di categoria.
f) dà adeguata pubblicità allo statuto, alle delibere relative alle elezioni ed alla individuazione dei titolari di cariche sociali, alle delibere degli organi direttivi, al Codice Deontologico, nonché ai bilanci.
ART.19)
Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti:
1) è composto da un massimo di tre membri iscritti nell’apposito albo professionale, nominati dal Consiglio Direttivo.
2) I Sindaci Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili; la carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella in altri organi associativi.
3) In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare tra i componenti il Presidente.
4) Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti ha funzioni di controllo sulla gestione amministrativa e ne riferisce al Consiglio Direttivo; può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
5) Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti predispone una relazione annuale da presentare all’Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
ART. 20)
Il Collegio dei Probiviri:
1) Opera in piena autonomia nell’adozione dei provvedimenti disciplinari;
2) E’ composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea generale e scelti tra i candidati che maggiormente hanno dimostrato dirittura morale, capacità professionale, tra gli iscritti all’Associazione da almeno cinque anni alla data delle elezioni. Non possono essere eletti i soci che ricoprono altre cariche o funzioni all’interno dell’associazione.
3) I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili; la nomina a Probiviro è incompatibile con quella di altri incarichi associativi.
4) In caso di dimissioni o mancata ottemperanza ai doveri istituzionali del Collegio, il Consiglio Direttivo decide la sostituzione dei membri effettivi dimissionari od inadempienti con i membri supplenti.
5) Alle riunioni del Collegio dei Probiviri possono partecipare, senza diritto di voto, i membri dell’Ufficio di Presidenza.
6) Presidente del Collegio è, tra gli eletti, il socio con maggiore anzianità di appartenenza all’Associazione ovvero, in caso di ballottaggio, il socio più anziano.
7) Le riunioni vengono convocate dal Presidente del Collegio che curerà la redazione del verbale su apposito registro.
8) Il Collegio dei Probiviri:
a) su richiesta, esercita le funzioni di giudice arbitro nelle controversie tra i soci e tra soci ed Associazione;
b) vigila sul rispetto dell’etica e della deontologia professionale degli associati;
c) giudica il comportamento dei soci che contravvengono alle norme del Codice Deontologico, svolgendo una diligente indagine, ascoltando dietro sua richiesta l’interessato e rimettendo il proprio parere al Consiglio Direttivo per le decisioni finali vincolanti per gli associati.
ART. 21)
L’Ufficio Stampa dell’Associazione, in ossequio alle direttive del Consiglio Direttivo e con il controllo dell’Ufficio di Segreteria, provvede alla redazione della rivista sociale e delle altre pubblicazioni di informazione utili per la categoria. La gestione e la distribuzione delle pubblicazioni possono essere affidate ad altri organismi estranei all’Associazione.
Le pubblicazioni sono distribuite agli associati. Eventuali cessioni a terzi concernono esclusivamente proprie pubblicazioni, cedute prevalentemente agli associati, in conformità alle finalità istituzionali dell’Associazione, a norma dell’art. 111, comma 3, del DPR n. 917.
ART. 22)
1. I Comitati di Coordinamento Territoriali sono istituiti in tutte le Regioni e comunque in almeno dodici Regioni con apposita delibera del Consiglio Direttivo che ne mantiene facoltà di scioglimento.
2. Tali Comitati hanno il compito di armonizzare e coordinare l’attività di interesse locale fungendo altresì da interlocutori con Enti e Istituzioni di livello regionale.
3. Il funzionamento dei Comitati di Coordinamento Territoriale è regolato in base alle norme stabilite dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento.
ART. 23)
Comitato Nazionale Indipendente per l’elaborazione delle Linee Guida
1. E’ istituito, presso A.N.A.P., il “Comitato Nazionale Indipendente per l’elaborazione delle Linee Guida” (da ora anche il “Comitato”) ai sensi dell’art. 5 L. 8 marzo 2017, n. 24 (da ora anche la “Legge”). Il Comitato, al pari di A.N.A.P., non svolge, né direttamente né indirettamente, né ha tra i suoi fini, attività sindacali ed imprenditoriali. Il Comitato non ha, al pari di A.N.A.P., finalità di lucro;
2. Sede del Comitato –
Il Comitato avrà sede principale in Milano, via Alberto Mario, 8.
Il Comitato avrà, inoltre, sezioni o rappresentanze in almeno dodici regioni italiane presso i Comitati di Coordinamento Territoriali di ANAP.
3. Scopo del Comitato –
Il Comitato ha, come scopo principale, quello di elaborare ed aggiornare periodicamente le Linee Guida contenenti le raccomandazioni alle quali gli Audioprotesisti dovranno attenersi nell’esecuzione delle loro prestazioni sanitarie;
4. Nomina e Composizione del Comitato –
Il Comitato, composto da un minimo di 12 ad un massimo di 15 membri, è nominato dall’Assemblea Straordinaria
In particolare, con cadenza triennale, verrà convocata l’Assemblea straordinaria avente, come unico punto all’ordine del giorno, la nomina del Comitato.
L’avviso di convocazione dovrà essere inviato, con le modalità di cui all’art. 9, indicando un termine, non inferiore a quindici giorni prima dell’assemblea, per la presentazione di liste di candidati, da depositarsi presso la sede di A.N.A.P..
Le liste dovranno essere composte da un minimo di dodici ad un massimo di quindici nominativi di Audioprotesisti, e dovranno contenere anche i curricula dei candidati, nonché dichiarazione degli stessi di essere autonomi ed indipendenti da A.N.A.P. di non svolgere attività imprenditoriali che possano comportare conflitto di interessi con il Comitato e di non avere in passato riportato condanne penali passate in giudicato per reati dolosi commessi nell’esercizio della propria attività professionale. Le liste potranno contenere solo nominativi di soggetti che sono soci di A.N.A,P.. Nelle liste dovrà altresì essere individuare il nome del candito Presidente, del candidato Vice Presidente, del candidato Segretario e del candidato Tesoriere.
L’assemblea straordinaria per la nomina del Comitato si svolgerà con le regole e secondo le procedure di cui all’art. 9 che precede.
Le votazioni, che verranno adottate con i quorum deliberativi di cui al richiamato art. 9, si svolgeranno a scrutinio segreto. Ciascun votante potrà votare una sola lista.
Nessuno dei membri del Comitato percepirà alcun emolumento per la carica, che è espressamente previsto che non sia retribuita.
Il Comitato resta in carica tre anni a far tempo dalla sua nomina.
5. Finanziamento del Comitato –
Al fine di garantire al Comitato la massima indipendenza scientifica così come previsto dalla Legge e di dare al Comitato stesso l’effettiva possibilità di adempiere al suo mandato in autonomia ed indipendenza, il Comitato avrà a disposizione, per lo svolgimento delle proprie attività, un budget annuale pari al 3% dei proventi ordinari derivanti dal pagamento delle quote associative di ANAP. Al Comitato potranno essere destinati specifici contributi, provenienti da qualsiasi soggetto privato o pubblico.
La gestione del budget del Comitato è affidata all’ufficio di Tesoreria del Comitato stesso, nominato con le modalità di cui infra.
Al termine di ogni anno solare, il Comitato pubblica sulla sezione del sito Web di A.N.A.P. che sarà al Comitato stesso dedicata, un rendiconto finanziario relativo alle attività svolte nel periodo di riferimento.
6. Attività del Comitato –
Il Comitato, alla sua prima riunione, da tenersi non oltre il trentesimo giorno successivo alla deliberazione dell’assemblea triennale che ha eletto il Comitato stesso approva, a maggioranza assoluta dei suoi membri il regolamento dei lavori.
Il Comitato si riunisce con la frequenza indicata dal suo Presidentee, comunque, almeno due volte l’anno.
Resta inteso che, al suo interno, il Comitato istituirà un Consiglio Scientifico, composto da tre membri, per la verifica ed il controllo delle attività svolte, i cui lavori verranno pubblicati sul Sito Web del Comitato di cui al successivo comma 7. Tale Consiglio provvederà, in autonomia, a redigere e pubblicare un resoconto periodico in merito alla qualità delle attività svolte dal Comitato e della sua produzione tecnico-scientifica. Le attività di controllo di detto Consiglio verranno effettuate secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrica validati dalla comunità scientifica internazionale
7. Sito Web del Comitato –
All’interno del sito Web di A.N.A.P. verrà previsto uno spazio dedicato al Comitato, all’interno del quale verranno, quanto meno, pubblicati:
(i) i nomi, i curriculum e le dichiarazioni di indipendenza ed autonomia dei membri del Comitato;
(ii) i rendiconti finanziari di cui al comma 5 che precede;
(iii) le Linee Guida vigenti e quelle elaborate nelle annate precedenti;
(iv) i materiali scientifici elaborati dal Comitato ed ogni altro materiale scientifico;
(v) nel periodo di rinnovo della composizione del Comitato, la convocazione assembleare e le liste di candidati depositate.
ART. 24)
1. Il patrimonio sociale di A.N.A.P. è formato:
a) dai beni mobili ed immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso dell’A.N.A.P. nel rispetto della vigente normativa;
b) dalle somme a qualsiasi titolo acquisite legalmente al patrimonio.
2. I proventi dell’A.N.A.P. sono formati da:
a) contributi ordinari;
b) contributi integrativi;
c) contributi straordinari;
d) quote associative;
e) oblazioni volontarie;
f) proventi e contributi vari degli associati e/o degli Enti pubblici, nonchè di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti diretti od indiretti che configurino conflitto di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale, anche se forniti attraverso soggetti collegati.
3. Le attività ECM si finanziano con l’autofinanziamento, con i contributi degli associati, e/o enti pubblici e privati, donazioni liberali nei limiti stabiliti dalla vigente normativa e dalla Commissione nazionale per la formazione continua.
ART. 25)
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio consuntivo, predisposto dal Segretario Generale, viene trasmesso in prima istanza al Collegio dei Revisori dei Conti, per la relazione prevista dal precedente art. 19 e quindi al Consiglio Direttivo.
Successivamente il Consiglio sottoporrà all’Assemblea, per l’approvazione, il bilancio corredato dalla propria relazione e da quella dei Revisori dei Conti.
ART. 26)
Per lo scioglimento dell’Associazione si richiede la specifica deliberazione dell’Assemblea dei soci in seduta straordinaria con il parere favorevole di almeno due terzi dei presenti.
L’Assemblea deciderà, inoltre, sulla destinazione del patrimonio dell’Associazione, che dovrà essere devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 27)
Il Consiglio Direttivo è autorizzato ad emanare le disposizioni regolamentari necessarie per l’applicazione del presente Statuto, di cui con solerzia ragguaglia i soci.
ART. 28)
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.