STATUTO A.N.A.
ART. 1
1. E’ costituita l’Associazione Nazionale Audioprotesisti, in seguito nominata A.N.A. nel presente Statuto con sede in Milano alla Via Val D’Intelvi n. 3.
2. Essa aderisce alla Confederazione Generale Italiana del Commercio e del Turismo e dei Servizi; accettandone integralmente lo Statuto, le cui norme trovano applicazione per quanto non previsto dal presente Statuto.
3. L’A.N.A. non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti politici. Può aderire ad enti ed Organizzazione di carattere regionale, nazionale ed internazionale in armonia con i propri scopi sociali, subordinate dal parere favorevole della Confederazione Generale Italiana del Commercio e del Turismo e dei Servizi.
4. La sua durata è illimitata. L’Assemblea straordinaria ne può determinare lo scioglimento.
ART. 2
1. L’A.N.A., nell’interesse generale degli operatori rappresentati, si prefigge di:
a) promuovere e tutelarne gli interessi morali, sociali ed economici nei confronti di qualunque organismo, sia pubblico che privato;
b) favorire le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse;
c) valutare e risolvere problemi di carattere organizzativo, economico e sociale, sensibilizzando l’opinione pubblica, le Autorità ed imezzi di informazione selle problematiche inerenti l’attività di audioprotesista;
d) assistere e rappresentare gli associati nella stipulazione di contratti collettivi integrativi e/o nella promozione di ogni altra intesa o accordo di carattere economico o finanziario, fatto salvo il disposto dell’art. 7 della Confcommercio;
e) designare e nominare propri rappresentanti o delegati in enti, organi o commissioni ove tale rappresentanza sia richiesta o ammessa;
f) promuovere servizi di assistenza specifica di interesse per i soci, nonché favorire la formazione professionale degli operatori aderenti;
g) espletare ogni altro compito che dalle leggi o da deliberato dell’assemblea sia ad essa direttamente affidato.
ART. 3
1. Possono essere soci dell’A.N.A. gli operatori, persone fisiche o giuridiche, che svolgono professionalmente ed in via predominante e costante attività volte alla correzione delle deficienze uditive degli audiolesi, mediante protesi acustiche e/o che svolgano commercio di presidi che proteggono l’udito dal rumore.
2. La contestuale adesione degli operatori alla Struttura territoriale della Confcommercio competente per territorio è condizione essenziale di unità organizzativa.
ART. 4
1. Per acquisire la qualifica di socio, occorre farne domanda scritta.
2. Sulla domanda di ammissione del socio sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della Ditta, delibera il Consiglio Direttivo alla prima riunione utile dalla ricezione della domanda stessa, avendo accertato la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.
3. Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta, la deliberazione sarà notificata con lettera raccomandata.
4. Contro la delibera del Consiglio Direttivo è ammesso, entro trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente, dandone comunicazione agli interessati.
5. L’adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per un anno, con inizi dal primo gennaio o dal primo luglio successivi alla data di adesione.
6. L’adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio, a mezzo lettera raccomandata, formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza del periodo associativo.
7. La qualifica di socio comporta l’accettazione integrale del presente Statuto.
ART. 5
La qualità di socio si prende:
a) per lo scioglimento della A.N.A. deliberato dall’Assemblea straordinaria;
b) per dimissioni secondo i modi e nei termini di cui al presente art. 4, comma 6;
c) per espulsione deliberata dal Consiglio direttivo in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale detti dai competenti Organi dell’A.N.A., per violazione delle norme del presente Statuto o per eventuale comportamento immorale assunto dal socio;
d) in conseguenza della perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
e) su delibera del Consiglio direttivo per mancato pagamento dei contributi sociali.
ART. 6
Sono Organi dell’A.N.A.:
a)l’Assemblea;
b)il Consiglio direttivo;
c)il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti;
d)il Collegio dei Probiviri.
ART. 7
1. L’assemblea dell’A.N.A. è composta dagli operatori di cui all’art. 3 del presente Statuto.
2. Ogni Socio in regola con il versamento dei contributi associativi ha diritto ad un voto per ciascuna impresa cui deve essere aggiunto un ulteriore numero di voti attribuito in funzione della dimensione aziendale, valutata a livello nazionale, secondo il seguente criterio:
-da 1 a 2 filiali n. 1 voto
-da 3 a 5 filiali n. 2 voti
-da 6 a 15 filiali n. 4 voti
-da 16 a 50 filiali n. 10 voti
-da 51 a 100 filiali n. 20
-oltre 100 filiali n. 30 voti
3. Ciascun socio potrà farsi rappresentante per delega in Assemblea da altro socio dell’A.N.A.
4. Nessun socio potrà essere portatore di più di due deleghe.
5. Il numero dei voti attribuiti a ciascun socio, sommati a quelli eventualmente rappresentati per delega, non potrà comunque essere superiore al 25% del totale dei voti attribuiti in Assemblea.
6. Ai fini dell’applicazione del precedente secondo comma, deve essere inteso, per filiale, qualsiasi esercizio diverso dalla sede aziendale principale che operi nell’ambito dell’azienda, con esclusione delle sole unità non adibite alla vendita al pubblico ovvero adibite a laboratorio di produzione o assistenza tecnica.
ART. 8
1. Le riunioni dell’Assemblea possono essere ordinarie e straordinarie, e vengono convocate dal Presidente dell’A.N.A. o da chi ne fa le veci.
2. In seduta ordinaria l’assemblea è convocata una volta l’anno, di norma entro 120 giorni dal termine dell’esercizio sociale, mediante lettera raccomandata da spedire a ciascun socio almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l’adunanza.
3. L’avviso di convocazione deve contenere: l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, del giorno, mese ed anno e dell’ora dell’adunanza, nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione.
4. L’assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente o il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o su domanda motivata del Collegio dei Probiviri, oppure su richiesta di un numero di soci che detengano almeno 1/10 dei voti attribuiti e che, il tal caso, devono presentare uno schema di ordine del giorno.
5. Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio o dal Collegio dei Probiviri o dal prescritto numero dei soci, il Presidente deve provvedere entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, altrimenti la convocazione verrà effettuata, entro 10 giorni successivi, dal Collegio dei Probiviri.
6. In caso di urgenza, l’Assemblea può essere convocata telegraficamente con preavviso di almeno tre giorni.
7. L’assemblea nomina nel proprio seno il Presidente, tre o cinque scrutatori ed il Segretario che può essere scelto anche tra le persone estranee ai componenti dell’Assemblea.
ART. 9
1. Le riunioni dell’Assemblea sono valide in prima convocazione allorchè siano rappresentati il 50% più uno dei voti attribuibili. Sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa. Incaso di parità di voti si ripete la votazione e, se fosse confermata la parità, la proposta si intende respinta.
2. Nelle votazioni palesi prevale, in caso di parità, la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.
3. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di rappresentanti che dispongano di almeno tre quinti dei voti attribuiti.
4. Il Presidente dell’Assemblea stabilirà di volta in volta le modalità delle votazioni – scrutinio segreto o scrutinio palese – salvo che i portatori di un quinto dei voti attribuiti richiedano che si adotti un metodo diverso, nel qual caso l’Assemblea delibererà circa il sistema di votazione.
5. Alle elezioni delle cariche sociali si procede con votazione segreta, salvo diversa richiesta formulata dalla maggioranza dei voti espressi dall’Assemblea. In caso di parità di voto, si effettuerà apposito sorteggio.
ART. 10
1. L’Assemblea in seduta ordinaria:
a) stabilisce gli indirizzi di politica sindacale;
b) elegge ogni triennio, tra i soci, 10 membri componenti il Consiglio direttivo;
c) elegge ogni triennio tre membri effettivi e due supplenti componenti il Collegio dei Sindaci Revisori dei conti;
d) elegge ogni triennio tre membri effettivi e due supplenti componenti il Collegio dei Probiviri;
e) approva il bilancio consuntivo dell’anno precedente e la relazione sull’attività svolta dall’A.N.A. ;
f) approva il bilancio preventivo e la misura dei contributi associativi per l’anno successivo nonché le modalità di corresponsione;
g) delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno, nonché sulla eventuale applicazione di contribuzioni straordinarie.
2. L’assemblea in seduta straordinaria delibera:
a) le modifiche al presente Statuto;
b) lo scioglimento dell’A.N.A.;
c) la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione;
d) su ogni altro argomento di particolare importanza che gli organi riterranno di sottoporre ad essa.
ART. 11
1. Le cariche sociali non sono retribuite ed hanno la durata di tre anni, salvo dimissioni o decadenza verificatesi per l’assenza del titolare di due sedute consecutive dell’Organo di cui è componente, senza giustificato motivo; la decadenza è deliberata dal Consiglio.
2. Non sono rieleggibili alla stessa carica il Presidente ed i vice Presidenti che abbiano ricoperto i rispettivi incarichi per due mandati consecutivi.
3. In caso di vacanza di un membro del Consiglio, subentrerà il primo dei non eletti e, in mancanza, il Consiglio stesso provvederà alla cooptazione.
ART. 12
1. Il Consiglio direttivo dell’A.N.A. è composto da 10 membri eletti dall’Assemblea.
2. Esso è convocato dal Presidente dell’A.N.A., che lo presiede, ogni volta che lo ritenga necessario e tutte le volte che lo richiederanno almeno un terzo dei suoi componenti o il Collegio dei Probiviri.
3. Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero dei componenti o dal Collegio dei Probiviri, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, in mancanza vi provvederà entro i successivi dieci giorni il Collegio dei Probiviri.
4. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora, nonché l’ordine del giorno della riunione.
5. La convocazione deve avvenire con preavviso di almeno otto giorni. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche telefonicamente con preavviso di almeno cinque giorni.
6. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.
7. Le votazioni del Consiglio sono di norma palesi, salvo che non richiedano diversamente il Presidente oppure un terzo dei presenti.
ART. 13
Il Consiglio direttivo, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea:
a) elegge ogni triennio nel proprio seno il Presidente e due Vicepresidenti, di cui uno Vicario che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento;
b) detta i criteri dell’azione dell’A.N.A. ;
c) predispone annualmente la relazione politica e finanziaria, nonché i bilanci consuntivo e preventivo;
d) stabilisce la misura del contributo ordinario di adesione dovuto dai soci e determina l’entità del contributo integrativo dovuto dai soci in relazione ad ogni filiale della propria azienda;
e) nomina, su proposta del Presidente, il Segretario dell’A.N.A. , che partecipa alle riunioni degli Organi Collegiali con parere consultivo e le cui attribuzioni sono disciplinate con apposita delibera dello stesso Consiglio direttivo;
f) approva e modifica i regolamenti interni;
g) delibera per tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare ed immobiliare, sull’accettazione delle eredità e delle donazioni e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
h) delibera inappellabilmente la decadenza dalle cariche sociali dei membri ingiustificatamente assenti per due sedute consecutive.
ART. 14
1. Il Presidente rappresenta l’A.N.A. ad ogni effetto di legge e statutario, ha poteri di firma che può delegare.
2. Il Presidente:
a) dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio adottando i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fin sociali;
b) presiede le riunioni di Consiglio;
c) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti;
d) può compiere tutti gli atti che non siano demandati dello Statuto ad altri Organi, che si rendessero necessari nell’interesse dell’A.N.A. ;
e) vigila sull’ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;
f) provvede all’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio e può sostituirsi ad esso nei casi di urgenza riferendo i provvedimenti assunti alla prima adunanza successiva, per la loro ratifica.
ART. 15
1. Il Presidente, in caso di assenza od impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente Vicario.
2. In caso di vacanza della carica di Presidente, ne assume le funzioni il Vicepresidente Vicario, il quale procede alla convocazione dell’assemblea entro sessanta giorni dalla vacanza.
3. Il Presidente ed i Vicepresidenti che hanno ricoperto i rispettivi incarichi per due mandati triennali consecutivi non sono rieleggibili alla stessa carica.
ART.16
Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti
1. Il collegio dei Sindaci Revisori dei Conti ha funzioni di controllo sulla gestione amministrativa e ne riferisce all’assemblea; può partecipare senza voto alle riunioni del Consiglio direttivo.
2. In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente.
3. Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti predispone una relazione annuale da presentare all’Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
ART. 17
Collegio dei Probiviri
1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea in concomitanza con le elezioni delle altre cariche sociali; durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
2. La carica è incompatibile con ogni altra carica dell’A.N.A. .
3. In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno il Presidente. Al Collegio possono essere sottoposte le questioni che non siano riservate agli altri organi e che riguardino l’applicazione del presente Statuto e dei regolamenti interni.
4. In particolare, il Collegio di Probiviri è tenuto ad esprimere un parere su ogni controversia tra i soci che adesso venga deferita dal Presidente.
PATRIMONIO SOCIALE – AMMINISTRAZIONE – BILANCI
ART. 18
1. Il patrimonio sociale è formato:
a) dai beni mobili ed immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso dell’A.N.A. ;
b) dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo fino a che non siano erogate.
2. I proventi dell’A.N.A. sono formati da:
a) contributi sindacali ordinari;
b) contributi sindacali integrativi;
c) contributi sindacali straordinari;
d) oblazioni volontarie;
e) proventi vari.
ART. 19
1. Lo scioglimento dell’A.N.A. è deliberato dall’assemblea in seduta straordinaria, la quale dovrà essere costituita da un numero di rappresentanti che detengano almeno i quattro quinti dei voti attribuibili e delibererà con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi in Assemblea.
ART. 20
1. L’A.N.A. previa delibera del Consiglio direttivo , potrà istituire nell’ambito delle Unioni Regionali del Commercio, del Turismo e dei Servizi aderenti alla Confcommercio, Comitati di Coordinamento regionali..
2. Tali Comitati avranno il compito di armonizzare e coordinare l’attività di interesse regionale fungendo altresì da interlocutori di Enti e Istituzioni di livello regionale.
3. Il funzionamento dei Comitati di Coordinamento regionale sarà regolato in base alle norme delle Unioni Regionali aderenti alla Confcommercio presso le quali detti Comitati saranno riconosciuti.
ART.21
Il Segretario coadiuva il Presidente in ogni atto; sovraintende alla organizzazione ed alla disciplina degli uffici e dei servizi che egli dirige e ne risponde al Presidente e dal Consiglio; su autorizzazione del Presidente, dispone le spese e le riscossioni ordinarie e firma la corrispondenza ordinaria.
ART.22
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme dello Statuto della Confcommercio, in quanto compatibili, ovvero le disposizioni del Codice Civile.
ART. 23
Il Consiglio Direttivo è autorizzato ad emanare le disposizioni regolamentari necessarie per l’applicazione del presente Statuto.